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Maestri di sci e sicurezza: come cambia la normativa

La Legge 363/03 (“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”) contempla la figura del maestro di sci soltanto in riferimento alla segnalazione da parte dei maestri della violazione degli sciatori della norma relativa alla velocità.
In questo senso l’art. 21 comma 2 prevedeva: “Le contestazioni relative alla violazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 1, avvengono, di norma, su segnalazione di maestri di sci”.
Pertanto in base a tale disposizione i maestri di sci dovevano segnalare alle Forze dell’Ordine gli sciatori che in violazione dell’art. 9 tenevano una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista ed alla situazione ambientale, costituiva pericolo per l’incolumità altrui.
Con l’introduzione del D.L.gs n.40/2021 l’art.21 co.2 è stato di fatto abrogato e pertanto nessun obbligo di segnalazione grava sui maestri di sci.
Tale disposizione contenuta nel comma 2 dell’art.21 in realtà non ha mai trovato positiva accettazione da parte dei maestri di sci e di fatto è rimasto un principio normativo incompiuto e mai realizzato sul piano pratico.
Tale norma, infatti, come sopra detto, è l’unica contenuta nella Legge 363/03 che si riferisce anche alla categoria dei maestri di sci, accordando agli stessi un potere di segnalazione dell’infrazione relativa  alla sola velocità (art.9) che ha sempre creato molti dubbi e perplessità.
Infatti, il maestro di sci chiamato a rispondere al precetto del legislatore, avrebbe potuto correre il rischio di disattendere gli obblighi di vigilanza sull’allievo.
Sotto tale profilo deve essere quindi visto in maniera positiva il nuovo intervento del Legislatore nella parte in cui ha escluso l’obbligo di tale segnalazione a carico dei maestri.
Tale obbligo infatti ha costituito un onere gravoso e per certi aspetti inutile per i maestri di sci, che avrebbe potuto anche rilevarsi dannoso ai fini del regolare svolgimento della propria attività di insegnamento.
La norma era inoltre di difficile applicazione pratica essendo quasi impossibile per un maestro di sci svolgere contemporaneamente le proprie funzioni di insegnamento e di segnalazione della violazione; inoltre il maestro di sci, al contrario delle Forze dell’Ordine, non ha mai avuto alcun potere per individuare il contravventore, essendo tuttalpiù dotato della possibilità di un riconoscimento generico che di fatto potrebbe rivelarsi inutile oltre che estremamente difficoltoso.
Per i suesposti motivi la nuova normativa potrà sicuramente riscuotere ampio consenso presso la categoria dei maestri di sci  in quanto viene eliminato un gravoso ed inutile onere a carico del maestro.

Avv. Francesco Persio

(Commissione Governativa Riforma Sport)

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