La responsabilità del gestore per problemi legati alla manutenzione e preparazione della pista è stata esclusa nel caso di:
fase di “sgancio” dallo skilift o allontanamento dalla seggiovia al momento dell’arrivo Ancora la responsabilità del gestore è stata spesso esclusa in caso di infortuni verificatisi nella fase di “sgancio” dagli skilift o allontanamento dalla seggiovia al momento dell’arrivo:
“sgancio anticipato dallo skilift”
Il Tribunale di Palermo ha respinto la domanda risarcitoria di una sciatrice che, sganciandosi dallo skilifit prima dell’arrivo, scivolava all’indietro finendo la sua corsa contro un abete privo di protezione. In particolare il Giudice ha ritenuto che non ricorressero i presupposti né dell’art. 2051 (responsabilità del custode) né dell’art. 2043 affermando che l’unica causa dell’evento dannoso dovesse rinvenirsi nella: “condotta imprudente e colposa tenuta dalla sig.ra C.A.” in quanto sganciatasi dallo skilift “prima di aver avuto il via dal suo istruttore” (Tribunale di Palermo 16/7/15)
Avv.Francesco Persio