La responsabilità del gestore per problemi legati alla manutenzione e preparazione della pista è stata esclusa nel caso di:
– “cumulo di neve fresca non trattata”: La responsabilità del gestore è stata esclusa dal Tribunale di Campobasso con riferimento ad un incidente verificatosi a causa dell’asserito difetto di manutenzione della pista (nella specie la sciatrice riferiva di essersi infortunata a causa della caduta dovuta ad un cumulo di neve fresca non trattata). In particolare il Giudice, dopo aver illustrato i vari orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di criteri di attribuzione della responsabilità del gestore, ha chiarito che: “Il potere di controllo, e conseguentemente la responsabilità del gestore, non può ritenersi esteso alle situazioni di rischio naturale “esterno” normalmente esistenti, ossia a quelle a cui lo sciatore accetta di esporsi nel momento in cui decide di praticare un’attività sportiva peculiare quale quella sciistica. Ne consegue che, se deve ravvisarsi una sicura responsabilità nel caso di danno causato da inadeguata manutenzione della pista, ovvero dall’urto con ostacoli artificiali non adeguatamente segnalati e protetti (con reti, materassi, ecc.), non potrà ritenersi esigibile, sia sotto il profilo del corretto adempimento, sia dell’oggetto del potere di signoria da parte del custode, l’eliminazione dei rischi naturali c.d. tipici, quali la presenza di zone alberate ai fianchi del tracciato, la mutevolezza del pendio, la presenza di tratti nevosi di differente consistenza, ecc., essendo sufficiente la segnalazione nel caso di non immediata percepibilità”. Conseguentemente, non essendo stata dimostrata la presenza di alcuna anomalia sulla pista anche in considerazione del fatto che “non vi è prova che nello stesso giorno siano avvenuti o stati segnalati altri sinistri del medesimo tipo addebitabili allo stato della pista”, il Tribunale ha ritenuto che il pregiudizio patito non potesse esser addebitato allo stato della pista quanto piuttosto ad una caduta accidentale (Tribunale di Campobasso sentenza 13/1/14)
Avv. Francesco Persio