La responsabilità del gestore per problemi legati alla manutenzione e preparazione della pista è stata esclusa nel caso di:
“buca sulla pista”: la Corte d’appello di Roma, riformando integralmente la sentenza di primo grado, che invece aveva condannato il gestore al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2051 cc, ha ritenuto che: “la presenza occasionale di una buca sulla pista può essere considerato avvenimento imprevedibile ed inevitabile per un gestore di impianti di sci nel momento in cui vi è prova che le condizioni “generali” della pista siano state del tutto normali (i C.C. indicavano, a tal proposito, la neve rilevata come COMPATTA e GHIACCIATA) e non imponeva al medesimo alcun obbligo di intervento per eliminare quel prospettato pericolo (va evidenziato, ancora, che nessun elemento dimostra che altri sciatori avessero avuto problemi analoghi o che i Carabinieri avessero ricevuto segnalazioni o lamentele in merito alle condizioni della pista)”. Corte d’Appello di Roma 15/1/2013
Avv. Francesco Persio