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Scontro tra sciatori:concorso di colpa

Il Tribunale di Trento, applicando l’art. 19 della L. 363/03, in presenza di dichiarazioni contrastanti sulla dinamica dell’incidente, ha ritenuto il concorso di colpa in pari misura di entrambi gli sciatori coinvolti, così motivando: “Appurato che la caduta dell’attore è da ricondurre ad uno scontro fra due sciatori e che non è allo stato possibile individuare a quale dei due soggetti coinvolti nell’incidente è imputabile tale scontro. Ritiene pertanto il giudicante di avvalersi, nel caso di specie, della presunzione di cui all’art. 19 della L. n. 363 del 2003.
La previsione in esame, pur senza configurare la disciplina sciatoria quale circolazione stradale, ha, infatti, riprodotto la disposizione di cui all’art. 2054, II comma c.c., prevedendo che “nel caso di scontro tra sciatori si presume, sino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni”.
Trattasi di norma che, come evidente, mira a superare le difficoltà che si manifestano sotto l’aspetto probatorio, nelle fattispecie di scontro fra sciatori, fattispecie nelle quali la ricostruzione della dinamica del fatto, in assenza di elementi oggettivi quali risultano essere quelli legati allo scontro fra veicoli, appare ancor più difficile.
Mentre, infatti, nei sinistri stradali, la dinamica ben può essere ricostruita dalle tracce di frenata, dall’individuazione del punto d’urto, dalla posizione di quiete dei mezzi, nonché dai danni patiti dai mezzi, nel caso di scontro su di una pista da sci, che vede quali protagonisti due persone che si scontrano su terreno sul quale non si lasciano tracce, la ricostruzione della stessa, appare sovente, impossibile.
Come rilevato, nel caso di specie alcuna prova contraria risulta fornita, non essendo emersa la presenza di altro soggetto ovvero elementi tali dai quali poter desumere, in concreto, le effettive modalità con le quali i due sciatori, o meglio, i loro sci, sono venuti ad impattare.
Deve quindi applicarsi la presunzione di cui all’art. 19 L. n. 363 del 2003.
Ne consegue, pertanto, la condanna del convenuto alla rifusione della metà dei danni patiti dall’attore.”  (Tribunale di Trento sentenza 11/3/14)

Avv. Francesco Persio

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