Il Tribunale di Trento ha escluso il concorso di colpa in un incidente in cui uno sciatore, provenendo da monte, aveva investito una sciatrice a valle.
In particolare il Giudice, ribadendo il principio in virtù del quale, in caso di scontro tra sciatori, la responsabilità è imputabile allo sciatore a monte, ha ritenuto infondata e non provata la tesi dell’investitore il quale sosteneva di esser scivolato a causa di una placca di ghiaccio e di aver travolto la sciatrice ferma sulla pista, a sua volta responsabile dell’accaduto per violazione dell’art. 13 della L 363/2003 (secondo cui gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista e sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità): “Si trattò quindi di un vero e proprio investimento sugli sci, per il quale non può essere posta in dubbio la responsabilità dello sciatore in quanto proveniente da monte (tamponamento), che determinò la rovinosa caduta della sciatrice che lo precedeva sulla pista. Non sono dimostrati profili di imprudenza o imperizia nella condotta dell’attrice, non ravvisabili nell’andatura lenta, atteso che la pista era disagevole in quanto scarsamente innevata, a tratti ghiacciata e con sassi (nel verbale si legge che la pista era catalogata come “rossa”, di media difficoltà, ed era segnalata la presenza di sassi), condizioni che richiedevano particolare prudenza, vista anche l’accentuata pendenza in quel punto (40%). Né lo Z. può essere scriminato dalla presenza della placca di ghiaccio, atteso che proprio le condizioni della pista avrebbero richiesto un maggior grado di prudenza, visto anche che in quel frangente la pista “cima Cognola” era molto affollata, e ogni sciatore doveva essere particolarmente prudente ed attento, anche per evitare di travolgere altri sciatori più a valle….” . (Tribunale di Trento sentenza 11/6/13)
Avv. Francesco Persio
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