Il Tribunale di Vicenza ha dichiarato la responsabilità di uno sciatore ritenuto inesperto ed imprudente che aveva travolto una bambina alla fine della pista, nei pressi dell’impianto di risalita, affermando che: “Appare perciò evidente che lo sciatore ha percorso una pista troppo difficile per le sue capacità (pista rossa) e non è stato capace di regolare la velocità, a fine pista, così da non costituire un pericolo per la incolumità degli altri sciatori, nonostante la presenza di cartelli e striscioni indicanti, in varie lingue, l’ordine di rallentare Egli deve quindi essere condannato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali causati alla bambina, ai sensi dell’art.2043 Codice Civile”.
In sostanza il Giudice, pur senza citare espressamente la disposizione di cui all’art. 9 della L. 363/03 (velocità) e di cui all’art. 2 del DM del 2005 (padronanza della velocità e del comportamento) ha ritenuto la responsabilità dello sciatore investitore sulla base del principio ivi stabilito (ripreso dall’art. 2 del Decalogo dello Sciatore) in virtù del quale ogni sciatore deve tenere una velocità ed un comportamento adeguati alla propria capacità, nonché alle condizioni generali della pista, della libera visuale, del tempo e all’intensità del traffico. (Tribunale di Vicenza 11/6/13)
Avv. Francesco Persio
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